servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e
interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso
pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al
Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i
comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in
relazione alle specifiche esigenze operative;
c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della
colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;
d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate
del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche
ai fini del raccordo con il Dipartimento;
e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale,
con specifico riferimento:
1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e
specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali
della regione;
2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal
Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono
ai richiami in relazione alle risorse assegnate;
3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito
regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi
provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno
durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola
volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento;
4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in
ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre
giorni, prorogabile per una sola volta;
5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e
contributiva del personale in ambito regionale;
f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali,