Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre misure indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore dell'immigrazione, nonche' la continuita' dell'attivita' del Servizio civile nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di armi
1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalita' organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attivita' di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:
a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresi', la qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo' chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».