a) al comma 1 le parole: «la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione,» sono sostituite dalle seguenti: «la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,»;
b) al comma 3, le parole: «del socio» sono soppresse;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.»;
d) al comma 5, le parole: «delle condizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni indicate».
15. All'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «il soggetto» sono inserite le seguenti: «, compreso l'emittente,».
16. All'articolo 137 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle societa' italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.».
17. All'articolo 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «CONSOB» e' sostituita dalla seguente: «Consob»;
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) sospendere l'attivita' di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;».
18. All'articolo 146 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: