1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea dopo le parole: «individua con regolamento» sono inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori»;
b) alla lettera c) le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 83-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'articolo 83-bis, comma 2,»;
c) alla lettera m) le parole: «dal comma 4 dell'articolo 83-sexies,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 83-sexies, comma 4,»;
d) dopo la lettera o) e' inserita la seguente:
«o-bis) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;»;
e) alla lettera p) le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «e» e le parole: «ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma».
2. All'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «rinviare» e' sostituita dalla seguente: «demandare»;
b) la parola: «demandate» e' sostituita dalla seguente: «delegate»;