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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al DLG 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Consiglio dei Ministri: 15/06/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 152 del 02/07/2012

c) dopo le parole: «della Consob» e' inserita la seguente: «esercitata».

3. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «La vigilanza sulle societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «La vigilanza sul sistema di gestione accentrata»;

b) dopo le parole: «possono chiedere alle societa'» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari».

4. All'articolo 83-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «documenti»;

b) al comma 2, le parole: «regolamento di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento indicato dall'articolo 81» e le parole: «le caratteristiche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le caratteristiche indicate al comma 1».

5. La rubrica dell'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Emissione di strumenti finanziari».

6. All'articolo 83-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «Non puo' esservi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile, non puo' esservi».

7. All'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguente modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purche' le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.»;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 35 del 15/06/2012
 

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