gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le
finalita' indicate nel presente comma.
Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali
fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi' essere trasferiti o
conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di
trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia
del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei
competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del
citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano,
altresi', le modalita' di concertazione con le competenti strutture
tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati,
nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi,
nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra
richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari.
Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i
soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,