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DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonchè misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

Consiglio dei Ministri: 15/06/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 148 del 27/06/2012

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga

all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le

destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di

trasformazione urbana. La totalita' delle risorse rinvenienti dalla

valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle

Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente

comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in

assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,

a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il

Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di

gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con le

modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,

n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,

n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui

sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di

proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa

per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'

diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della

difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro 60

giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono

individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo

Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali.

L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la

classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati

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