con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga
all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le
destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse rinvenienti dalla
valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle
Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,
a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il
Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con le
modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui
sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di
proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa
per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro 60
giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali.
L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la
classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati