decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione
e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo
33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai
beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rinvenienti dalla cessione delle quote dei
fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura
del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione
del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte
delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del
25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle
procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla
cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito
dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse
derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e
destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per
reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo
speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito
dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,