n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del
Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma,
non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilita'
dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo
le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli
obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti
decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai
fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna
dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far
data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei relativi decreti individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove
necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso,
l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di
proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli in uso
all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei
predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di dismissione
degli immobili di proprieta' dello Stato, eventuali regolarizzazioni
catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o
ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le
attivita' rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del