2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti
risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale,
rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la
denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie
degli enti incorporati. Fino all'adozione dei predetti decreti, per
garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente
incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti
incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di
cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo