interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad
essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta
giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante
dal presente articolo.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie
incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari
alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli
enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle
Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti
subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale
scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni