3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' determinato il valore definitivo di
trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle
operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al
presente decreto, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi
possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la
reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono
essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo
35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a
svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti
normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione degli
interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del
sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il
Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che verranno