Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici
1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, fra le parole «dell'economia e» e
«finanze» e' inserita la seguente «delle»; dopo le parole «capitale
sociale pari» sostituire le parole «a 2 milioni» con le parole «ad
almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le
parole «immobiliari chiusi promossi» aggiungere le seguenti «o
partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o
associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole
«dell'articolo 31»;
2) al terzo periodo, dopo le parole «Il capitale» inserire le
seguenti «della societa' di gestione del risparmio di cui al primo
periodo del presente comma»; dopo le parole «il Ministero
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis».
3) al quinto periodo, dopo la parola «investono», inserire la
seguente «, anche,»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole «immobiliare promossi»
aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma
consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi»
eliminare le parole «dell'articolo 31»; dopo le parole «del fondo
medesimo,» inserire le seguenti «ovvero trasferiti,»; dopo la parola
«diritti» inserire le seguenti «reali immobiliari,»;