capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso
del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o
delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle
azioni della societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma»;
g) dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
«8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la
societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con
le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, la costituzione di uno o piu' fondi comuni
d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali,
nonche' diritti reali immobiliari.
Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a
tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo
speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto
capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24