IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 26 giugno 2012
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Considerato che nella Repubblica Araba di Siria e' in atto una
crisi di natura umanitaria che ha determinato gravi situazioni di
carattere sociale, economico e sanitario;
Considerato che i gravi danni materiali ed umani causati dalle
violenze su territorio siriano hanno costretto alla fuga numerosi
cittadini che si sono rifugiati vicino al confine in Turchia, Libano,
Iraq ed in particolare in Giordania dove sono giunti ospitati circa
17.000 profughi siriani;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello
Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere
umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria e
pacifica, anche attraverso la realizzazione di interventi di
carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga
all'ordinamento giuridico vigente;
Vista la nota del 7 maggio 2012 con cui la Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
rappresenta la necessita' di un intervento congiunto nei paesi