dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con il ricorso
all'applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri, provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi
necessari per il superamento della grave situazione in cui versa la
popolazione della Repubblica Araba di Siria.
5. Per l'attuazione delle attivita' da porre in essere per il
superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede
nel limite massimo di euro 1.500.000,00 che verranno trasferiti dal
Ministero degli affari esteri al Dipartimento della protezione
civile.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.