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DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonchè misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

Consiglio dei Ministri: 26/06/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 148 del 27/06/2012

8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009 sono abrogati.

Art. 3

Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 36 del 26/06/2012
 

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