a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalita' del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data dei entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni e' disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni e' attribuita un'indennita' di posizione graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo piu' basso; la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una retribuzione di risultato non superiore al venti per cento della retribuzione di posizione. All'onere connesso al conferimento delle posizioni organizzative di cui al presente punto si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al primo periodo, detratta una quota non inferiore al venti per cento. Nei confronti delle amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.