c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «nel fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater»; le parole «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti «al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
2) al secondo periodo: la parola «suddetti» e' eliminata e dopo la parola «fondi», sono aggiunte le seguenti «di cui al comma 1. Il venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»;
3) all'ultimo periodo le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola «conferimento» aggiungere le seguenti «o trasferimento», le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;
2) al secondo periodo, eliminare le parole «di cui al comma 2»;
3) al quarto periodo dopo la parola «apporto» inserire le seguenti «o il trasferimento»; le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»; sostituire le parole «all'espletamento» con le seguenti «al completamento»; tra le parole «delle procedure» e «di valorizzazione e di regolarizzazione» inserire la parola «amministrative»;
4) al quinto periodo, dopo le parole «non sia completata,» inserire le seguenti «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societa' di gestione del risparmio,», dopo le parole «i soggetti apportanti», eliminare le seguenti «di cui al comma 1»;
5) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75% del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore e' corrisposta in denaro.»