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DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonchè misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

Consiglio dei Ministri: 26/06/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 148 del 27/06/2012

e) al comma 7, dopo le parole «Agli apporti» aggiungere «e ai trasferimenti»;

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole «gestione del risparmio» la parola «del» e' sostituita dalle parole «costituita dal»;

2) al secondo periodo e' eliminata la parola «predetta»; dopo le parole «societa' di gestione del risparmio», sono inserite le seguenti «di cui al comma 1»;

3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti «Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della societa', nonche' per tutte le attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma»;

g) dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:

«8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 36 del 26/06/2012
 

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