ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la nota del 7 maggio 2012 con cui il Presidente della regione
Siciliana, in prossimita' dell'adozione del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile», ha chiesto una proroga dello stato di emergenza;
Considerato che l'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, consente di
prorogare lo stato di emergenza, di regola, per non piu' di quaranta
giorni;
Considerato che per lo stato d'emergenza in questione si rende
necessario un maggior lasso temporale per assicurare l'espletamento
degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime
necessita';
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato
per sessanta giorni lo stato di emergenza in relazione alle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio
e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.