VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l’emanazione di un regolamento per semplificare ed adeguare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato articolo 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
VISTO l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1998, n. 400;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 10 maggio 2012;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012 ;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“ 2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).”;
b) all’articolo 13:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“ 2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno.”;