2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“ 3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.”;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“ 3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
c) all’articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“ 2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe dà comunicazione della dichiarazione resa dall’interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.”;
d) all’articolo 17, comma 1, le parole: “tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese” sono sostituite dalle seguenti: “due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.”;
e) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“Art. 18