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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al DLG 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Consiglio dei Ministri: 26/06/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 176 del 30/07/2012

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:

«Art. 34

Disposizioni a tutela dei minori

1. Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresi' vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai criteri fissati dall'Autorita'.

2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 36 del 26/06/2012
 

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