4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.
5. L'Autorita', al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' di cui al comma 1 e' offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva e' condizione per l'applicazione del comma 3;
b) il codice segreto dovra' essere comunicato con modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.