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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al DLG 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Consiglio dei Ministri: 26/06/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 176 del 30/07/2012

7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita'.

11. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' ai sensi del comma 5.».

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 36 del 26/06/2012
 

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