Art. 4
Disposizioni in materia di sanzioni
1. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5 bis) La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del presente articolo si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dell'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonche' ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.".
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.