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DECRETO LEGISLATIVO: Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Consiglio dei Ministri: 28/06/2012
Proponenti: Salute
Status: Pubblicato in G.U. n. 170 del 23/07/2012

c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;

f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri;

g) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi di cui due designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che designa anche il membro supplente. I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. L'indennita' del Presidente e gli emolumenti, i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese dei componenti degli organi dell'Istituto, sono determinati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5

Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed e' scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del direttore generale e' regolata dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.36 bis del 28/06/2012
 

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