Art. 11
Organi
1. Sono organi degli Istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e' nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed e' composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalita' ed esperienza in materia di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.
3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, puo' essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.