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DECRETO LEGISLATIVO: Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Consiglio dei Ministri: 28/06/2012
Proponenti: Salute
Status: Pubblicato in G.U. n. 170 del 23/07/2012

Art. 11

Organi

1. Sono organi degli Istituti:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e' nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed e' composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalita' ed esperienza in materia di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.

3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, puo' essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.36 bis del 28/06/2012
 

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