E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Programmazione delle attivita'
1. L'Istituto superiore di sanita', di seguito denominato «Istituto», adotta un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, in conformita' alle finalita' ed obiettivi ad esso demandati, ed in coerenza anche con le linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al Centro nazionale sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui e' articolato. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'approvazione da parte del Ministero della salute, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del dipartimento della funzione pubblica.
3. Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, e' reso pubblico per almeno trenta giorni, al fine della formulazione da parte del personale dell'Istituto di eventuali osservazioni. Il piano e' deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico, ed e' approvato dal Ministro della salute, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento con il programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale.
4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.