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DECRETO LEGISLATIVO: Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Consiglio dei Ministri: 28/06/2012
Proponenti: Salute
Status: Pubblicato in G.U. n. 170 del 23/07/2012

b) disciplinano le modalita' attraverso le quali, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonche' di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanita' pubblica loro attribuiti dalla legge, i Centri di cui al comma 4, lettera c), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero stipulano, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca o di collaborazione nazionali ed internazionali, contratti di lavoro nell'ambito dell'organico funzionale, secondo le modalita' previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile;

c) disciplinano le modalita' attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali e di supporto dell'Istituto anche al fine di soddisfare le loro esigenze tecniche e logistiche.

6. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente dell'Istituto e' scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attivita' dell'Istituto medesimo, ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.36 bis del 28/06/2012
 

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