maggio e del 25 giugno 2012;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' dichiarato,
fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo
stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica nel
territorio della regione Umbria.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze - emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita
l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, volte alla realizzazione degli interventi provvisionali
strettamente necessari alle prime necessita' delle popolazioni
colpite dalla crisi idrica.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Umbria,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvede, in via ordinaria, a
coordinare gli interventi conseguenti alla crisi idrica finalizzati
al superamento della situazione emergenziale in atto.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.