2. All’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. L’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
1-ter. L’ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. »;
b) il comma 4 è abrogato.
3. All’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF»;
b) al comma 1 le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «le disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell’Unione europea».
4. All’articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. L'ISVAP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l’AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L’ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.»;