b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, l’ISVAP può concludere con l’AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all’AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
ART. 6
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)
1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« c-bis) ‘SEVIF’: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) ‘AEAP’: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) ‘ABE’: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) ‘AESFEM’: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) ‘Comitato congiunto’: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) ‘CERS’: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) ‘Autorità di vigilanza degli Stati membri’: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; ».
2. All’articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La COVIP informa tempestivamente l’AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l’avvenuto rilascio di detta autorizzazione.».