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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Consiglio dei Ministri: 20/07/2012
Proponenti: Affari europei

3. All’articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La COVIP comunica all’AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonché i relativi aggiornamenti.».

4. All’articolo 15–quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: «Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1- bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

1-ter. Il segreto d’ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze.

1-quater. La COVIP collabora con l’Isvap, la Banca d’Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.

1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sulle banche depositarie di cui all’articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.39 del 20/07/2012
 

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