a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. La COVIP fornisce informativa all’AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all’Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».
7. All’articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all’interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.».
ART. 7
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera g) è inserita la seguente: