« g-bis)‘Autorità di vigilanza europee’ indica:
1) ‘ABE’: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) ‘AEAP’: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) ‘AESFEM’: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; ».
2. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 2-bis. Le autorità di vigilanza di settore cooperano con le Autorità di vigilanza europee e forniscono tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei loro compiti.».
ART. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati
La Relazione illustrativa