2. All’articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d’Italia i poteri per l’adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni» sono soppresse.
3. L’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
" ART. 6
(Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea.
3. La Banca d’Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia può concludere accordi con l’ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all’ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
4. All’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «la COVIP, l’ISVAP e l’UIC» sono sostituite dalle seguenti: «la COVIP e l’ISVAP»;