b) al comma 6 le parole: «le autorità competenti degli Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità e i comitati che compongono il SEVIF»;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.».
5. All’articolo 53, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
6. All’articolo 67, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
7. All’articolo 69, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «informa tempestivamente» sono inserite le seguenti: «l’ABE, il CERS, ».
8. All’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dandone comunicazione all’autorità competente» sono soppresse.
ART. 2
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) ‘SEVIF’: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: