3. All’articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: « , l’Isvap e l’Ufficio italiano cambi» sono sostituite dalle seguenti: «e l’Isvap»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea.»;
c) il comma 2-bisè sostituito dal seguente:
« 2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d’Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d’Italia possono ricorrere all’AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
ART. 3
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
« c-bis) ‘AESFEM’: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
c-ter) ‘CERS’: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; »;
b) alla lettera r), numero 3), le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all’AESFEM».