2. All’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonché al CERS, alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all’AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.».
3. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all’AESFEM».
4. Dopo l’articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è inserito il seguente:
" ART. 11-bis
(Collaborazione con l’AESFEM)
1. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l’AESFEM per le finalità previste dal presente decreto.».
ART. 4
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera ff) è aggiunta, in fine, la seguente:
« ff-bis) ‘SEVIF’: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) ‘ABE’: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) ‘AEAP’: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) ‘AESFEM’: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) ‘Comitato congiunto’: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;