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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Consiglio dei Ministri: 20/07/2012
Proponenti: Affari europei

5) ‘CERS’: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) ‘Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. ».

2. All’articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto».

3. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti.»;

c) al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l’ABE, l’AESFEM, l’AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.».

4. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

« c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.».

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.39 del 20/07/2012
 

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