5) ‘CERS’: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) ‘Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. ».
2. All’articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto».
3. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto»;
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti.»;
c) al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»;
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
« 9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l’ABE, l’AESFEM, l’AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.».
4. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:
« c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.».