5. All’articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l’autorità di vigilanza italiana è in disaccordo con la decisione adottata da un’altra autorità competente rilevante può ricorrere rispettivamente all’ABE, all’AESFEM o all’AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell’Unione europea.».
ART. 5
(Modifiche al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
« g-bis) ‘SEVIF’: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) ‘AEAP’: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) ‘ABE’: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) ‘AESFEM’: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) ‘Comitato congiunto’: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) ‘CERS’: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) ‘Autorità di vigilanza degli Stati membri’: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».