tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio;
tt-quinques) flusso: quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacità in un impianto di distribuzione;”;
c) dopo la lettera uu) è inserita la seguente:
“uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina;”;
d) la lettera zz) é sostituita dalla seguente:
“zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini dell’applicazione dell’articolo 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione;”.
2. L’articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente :
“ART. 277
(Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina)
1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.
2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonché essere sottoposti ai controlli previsti all’allegato VIII medesimo, se:
a) il flusso è superiore a 500 m3/ anno;
b) il flusso è superiore a 100 m3/ anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.