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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Consiglio dei Ministri: 20/07/2012
Proponenti: Affari europei

3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all’anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.

4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all’adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E’ fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilità di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.

5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.

6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.

7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l’impianto è stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi è stato almeno un anno civile di esercizio, non c’è nelle direttiva una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l’impianto; se la media della quantità di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell’impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione o della concessione dell’impianto é tenuto all’obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.39 del 20/07/2012
 

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