b) il paragrafo 3.1 è sostituito dai seguenti:
“3.1 Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione.
3.1-bis L’insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.”;
c) al paragrafo 3.4 le parole: “al punto 2.1.”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “ai paragrafi 2 e 2-bis”;
d) il paragrafo 3.10 è soppresso;
e) al paragrafo 3.15 le parole: “dalla legge 1° marzo 1968, n. 186” sono sostituite dalle seguenti: “dalle norme vigenti in materia”;
f) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
“4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.
4.1 I controlli circa il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere eseguiti con periodicità almeno annuale dal gestore. I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai fini del controllo, in caso di sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, l’intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica il metodo EN16321-2 e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2.