4.2 Negli impianti di distribuzione di benzina deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore è tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si applica in caso di installazione del sistema automatico previsto dal punto 4.3.
4.3 I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti dal gestore con periodicità triennale se è installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano nel corretto funzionamento del sistema di recupero dei vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente il flusso di benzina dal distributore interessato dal guasto se questo non é riparato entro sette giorni.”;
g) il paragrafo 5.1 è soppresso;
h) al paragrafo 5.2 le parole: “Gli impianti di distribuzione” sono sostituite dalle seguenti:“Gli impianti di distribuzione di benzina”;
i) al paragrafo 5.2, lettera a), le parole: “Ministero dell’interno;” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’interno, nonché, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformità previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;”;
l) al paragrafo 5.2, lettera b), le parole: “contenute nell'appendice” sono sostituite dalle seguenti: “previste dalla normativa all’epoca vigente;”;
m) al paragrafo 5.2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell’approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;”;