IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 luglio 2012
Visto l'articolo 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale dispone
che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti
alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto
di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai
commi 2 e 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del
2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei Ministri determina il
riordino delle province sulla base di requisiti minimi da
individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione
residente in ciascuna provincia;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'articolo 17 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012 anche al fine di contribuire al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli
obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di
bilancio e considerata altresi' la necessita' di favorire il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto pertanto che, ai fini dell'adozione della deliberazione
del piano di riordino delle province, e' necessario determinare i
relativi criteri, da individuarsi nella dimensione territoriale e
nella popolazione residente in ciascuna provincia;
Sulla proposta dei Ministri dell'interno e per la pubblica