amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Delibera:
Art. 1
Criteri per il riordino delle province
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», tutte le
Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di
adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base
dei seguenti requisiti minimi:
a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento
chilometri quadrati;
b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila
abitanti.
2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono
possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le
deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo
del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
3. La proposta di riordino delle province tiene conto delle
eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera,
fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei
dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui al comma 1
come esistenti alla medesima data di adozione della presente
delibera.
4. Il riordino di cui all'articolo 17, comma 1, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 non puo' comportare l'accorpamento di
una o piu' province esistenti alla data di adozione della presente
delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi