dell'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto-legge e con le
modalita' e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale
istituzione delle relative Citta' metropolitane.
5. Le iniziative di riordino delle province stabiliscono le
denominazioni delle province esistenti in esito al riordino di cui al
comma 1.
6. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo
delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.
Art. 2
Ulteriori adempimenti
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge n.
95 del 2012, la presente deliberazione e' trasmessa al Consiglio
delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in
mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti
locali, per la deliberazione di competenza.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.